STATUTO
STATUTO
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
D.Lgs 117/17 e succ m.i.
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della
normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato
l’Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di
Kartagener, formata dai pazienti con sindrome di Kartagener o
discinesia ciliare primaria e sindrome affini, i loro familiari e da
altre persone fisiche o giuridiche che si interessano
all’Associazione ed ai suoi scopi umanitari, sociali e sanitari, che
assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.
1. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale
Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale,
istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto
“associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la
locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella
denominazione sociale e di farne uso negli atti nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La sede legale dell’Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria
Sindrome di Kartagener Onlus o la sigla A.I.D. Kartagener Aps si
identifica con il domicilio indicato dal suo presidente, la semplice
comunicazione resa dal Presidente agli Uffici Competenti avrà
efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge per il trasferimento della
sede legale in qualsiasi altro comune, anche in altra provincia o
regione.
L’Associazione utilizzerà in qualsiasi rapporto con terzi la
denominazione A.I.D. Kartagener Associazione Italiana Discinesia
Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener aps.
2. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo
Comune può essere deliberato dall’organo di
amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Sedi regionali o provinciali.
Le sedi regionali o provinciali, istituite su Delibera del Organo di
amministrazione ratificate dall’Assemblea Generale, operano
all’interno di un ambito strettamente regionale per il
perseguimento dei fini e degli scopi di cui al presente statuto . In
particolare potranno promuovere e realizzare programmi di
ricerca, medica e riabilitativa, e di assistenza sociale rivolti a
persone affette da Discinesia Ciliare Primaria o Sindrome di
Kartagener residenti nella Regione o nella Provincia, con
finanziamenti propri o direttamente acquisiti da parte degli Enti
Locali (Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali o altri Enti
e Società). Le sedi locali potranno inoltre organizzare
manifestazioni di tipo culturale o ricreativo tese alla raccolta di
fondi per programmi specifici approvati dall’organo di
amministrazione Ai fini della loro fattibilità tecnico economica, i
programmi di ricerca medica e riabilitativa dovranno essere
preventivamente sottoposti alla approvazione del Comitato
Tecnico Scientifico,nominato dall’assemblea dei soci, mentre i
programmi di assistenza sociale e di raccolta fondi dovranno
essere preventivamente approvati dall’organo di controllo.. A
consuntivo di tutti i programmi svolti da parte delle Sedi Regionali
o Provinciali, dovrà essere fornita all’organo di controllo,. una
esaustiva relazione con la descrizione dei risultati raggiunti e una
dettagliata rendicontazione economica. Per l’esecuzione delle
attività di cui sopra le sedi Regionali o Provinciali potranno avere
autonomia gestionale anche nei rapporti con le P.A. e istituirsi
come Ente di terzo Settore come previsto dalle normative vigenti.
Per le sedi regionali o provinciali istituite verrà allegata copia
autentica della Delibera dell’ Organo di amministrazione al
presente Statuto.
ART. 2 – Finalità e Attività
1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio,
in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di
interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma
del presente articolo.
Per realizzare le suddette attività l’Associazione si propone di
realizzare senza fini di lucro la soluzione di problemi medici e
sociali delle persone affette da sindrome di Kartagener o
discinesia ciliare primaria e delle loro famiglie.
L’attività dell’Associazione si svolge esclusivamente per finalità di
solidarietà sociale nei campi della:assistenza sociale o socio
assistenziale; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione e
formazione; ricerca scientifica; L’Associazione ha come finalità la
fornitura, senza fini di lucro, del supporto per consentire ai propri
associati e alle loro famiglie di affrontare correttamente i
problemi medici, legali e sociali connessi alla Discinesia Ciliare
Primaria Sindrome di Kartagener.
L’oggetto sociale è rappresentato dal raggiungimento e il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Promuovere e divulgare le conoscenze sulla Discinesia Ciliare
Primaria Sindrome di Kartagener ;
2. Promuovere e coordinare progetti di ricerca scientifica
finalizzati;
3. Coordinare attraverso il proprio Comitato Tecnico Scientifico le
ricerche sulla Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener
negli Istituti di ricerca nazionali evitando la sovrapposizione delle
risorse economiche;
4. Raccogliere, coordinare , divulgare e pubblicare i risultati delle
ricerche nazionali ed internazionali;
5. Tradurre in italiano pubblicazioni estere;
6. Promuovere la realizzazione di un canale informativo specifico
per le scuole di ogni ordine e grado;
7. Elaborare protocolli genetici e medici per la diagnosi della
Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener;
8. Organizzare periodici convegni scientifici per verificare,
confrontare e informare sui risultati della ricerca sulla Discinesia
Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener;
9. Promuovere e gestire i contatti con le Associazioni affini, attive
nei paesi esteri;
10. Organizzare periodiche riunioni dei pazienti, delle famiglie e
dei riabilitatori.
Il raggiungimento degli obiettivi su esposti viene perseguito
attraverso i seguenti poteri:
• promuovere e realizzare la ricerca scientifica;
• fornire consulenza di carattere medico e legale ai propri
associati;
• pubblicare e divulgare informazioni di carattere scientifico,
didattico e legale;
• cooperare con altre strutture che operano con simile
oggetto sociale;
• supportare, amministrare o costituire altre strutture di
ricerca;
• raccogliere fondi attraverso donazioni di persone o di
società da utilizzare per programmi in corso o da destinare
a riserva per programmi futuri;
• accedere a programmi di finanziamento Nazionali o
Internazionali;
• accedere ai fondi del 5 per mille di cui alla legge vigente;
• acquistare e affittare proprietà di qualunque tipo per
disporne secondo le esigenze;
• depositare o investire i fondi con qualunque sistema legale
utilizzando, eventualmente il supporto di un consulente
finanziario;
• stipulare polizze di assicurazione a copertura di ogni
prevedibile rischio per le proprietà dell’Associazione
Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale;
• provvedere affinché per i dipendenti della l’Associazione
Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale vengano
versati i contributi di legge previsti dalla legislazione
vigente;
• tenere contatti o fornire servizi ad altre strutture o per loro
conto;
• perpetrare qualunque iniziativa concessa dalla legge nel
perseguimento dell’oggetto sociale. E’ fatto divieto
all’associazione di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
2. Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e
delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà
inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida
finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3 – Attività diverse
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.
117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al
precedente articolo, a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano
svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del
D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che
indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né
collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di
promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si
riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di
adesione all’organo di amministrazione, che delibera in
merito alla prima seduta utile.
Gli Associati sono:
– Fondatori aventi diritto al voto: sono coloro che
hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione
italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di
Kartagener.
– Ordinari, aventi diritto al voto: i pazienti, i genitori, i
coniugi, i conviventi, i fratelli e le sorelle e i tutori di
persone con Discinesia Ciliare Primaria o Sindrome di
Kartagener , o chi altro ne abbia la potestà, tutela,
curatela, che partecipano alla vita dell’Associazione,
e contribuiscono alle sue attività attraverso il
versamento annuale della quota associativa e
del contributo associativo. Gli associati ordinari
costituiscono l’elettorato attivo e passivo.
– Sostenitori, altra persona fisica o giuridica che
intenda contribuire al perseguimento degli scopi
dell’Associazione, attraverso il versamento annuale
della quota associativa.
Gli associati sostenitori non hanno diritto al voto.
– I benemeriti, nominati con parere motivato
dall’organo di controllo.
Gli associati benemeriti non hanno diritto al voto.
L’ammissione degli Associati viene deliberata
dall’organo di controllo – (a suo insindacabile giudizio)
a seguito della verifica dei requisiti di cui al
presente statuto, su domanda degli interessati.
L’Associato ordinario non perde questa sua qualità in
caso di decesso della persona affetta da Discinesia
Ciliare Primaria o Sindrome di Kartagener incapace da
lui rappresentata.
2. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche
altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle associazioni di promozione
sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. L’ammissione deliberata dall’organo di amministrazione su
domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata
all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di
amministrazione.
4. L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto
la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della
successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie presentate all’organo di
amministrazione per iscritto;
– mancato versamento della quota associativa;
– morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o
perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
– esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali
la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati
1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio
voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati;
– godere del pieno elettorato attivo e passivo;
– essere informati sulle attività dell’associazione e
controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata,
secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di
legge;
– recedere dall’appartenenza all’associazione
– esaminare i libri sociali, facendone preventiva
richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon
funzionamento dell’associazione e alla realizzazione
delle attività statutarie;
– versare la quota associativa secondo l’importo
annualmente stabilito;
– non arrecare danni morali o materiali
all’associazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né
indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche
dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente
stabiliti dall’assemblea dell’associazione stessa, che in ogni
caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è associato o tramite il quale svolge la propria
attività volontaria.
5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i
volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale
ART. 8 – Organi sociali
1. Sono organi dell’associazione:
– Assemblea degli associati
– Organo di amministrazione
– Presidente
– Organo di controllo (eventuale – nominato al
verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs
117/2017)
– Organo di Revisione (eventuale – nominato al
verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs
117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni
effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del
triennio medesimo.
ART. 9 – Assemblea
1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo
sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in
sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente
dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal
Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il
presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la
data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e
l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà
avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima
convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica.
4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di
almeno un decimo degli associati o quando l’organo
amministrativo lo ritenga necessario. L’assemblea potrà
consentire l’intervento del socio mediante mezzi di
comunicazione telematica, ovvero l’espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica . Chi esprime il voto per
corrispondenza o in in via elettronica si considera
intervenuto in assemblea.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la
nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di
responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga
opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono
iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il
pagamento della quota associativa alla data della
convocazione dell’assemblea.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi
rappresentare in assemblea da un altro associato,
conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
tre associati se l’associazione ha un numero di associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati se
l’associazione ha un numero di associati superiore a
cinquecento.
8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione.
9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È
straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto,
per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per
l’eventuale trasformazione, fusione, scissione
dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti.
11. L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto
dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per
cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione
nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.
13. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o
dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
– approva eventuali regolamenti interni specifici
dell’Associazione
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione
o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
ART. 10 – Organo di amministrazione
1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è
composto da un numero dispari di membri deciso
dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di
quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le
persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici
associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli
amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti
dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L’Organo di Amministrazione governa l’associazione ed
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere revocato.
3. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito
quando sono presenti la maggioranza dei componenti e
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e
votanti più di due membri.
4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione
del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che
se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-
mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di
eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)
riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza
automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun
consigliere decaduto o dimissionario si provvede
designando il primo dei non eletti o procedendo
all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea
utile.
7. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
– elegge, al suo interno, il presidente e il
vicepresidente;
– amministra l’associazione;
– predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il
bilancio sociale, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti
previsti dalla norma;
– realizza il programma di lavoro, promuovendone e
coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali
contratti di lavoro con il personale;
– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti
associati;
– è responsabile degli adempimenti connessi
all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti
dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro
unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.
ART. 11 – Il Presidente
1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente
dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto
da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il
suo mandato coincide con quello dell’Organo.
2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a
maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti
previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei
confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni
dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di
amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque
ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività
compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di
urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di
amministrazione nella seduta successiva e comunque entro
30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua
funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle
sue funzioni.
ART. 12 – Organo di controllo
1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di
controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30
del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in
alternativa costituito da tre membri effettivi e due
supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica
l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di
controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di
cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel
caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo
anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti
dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei
Revisori Legali.
2. L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.
231/2001, qualora applicabili;
– amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs.
117/2017, può esercitare, su decisione
dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.
117/2017.
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi
previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui al
medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da
una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo
che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di
Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 14 – Risorse
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli
16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito
dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ART. 15 – Bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e
viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di
amministrazione procede agli adempimenti di deposito
previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L’organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D.
Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione
o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
nota integrativa al bilancio.
ART. 16 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs.
117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere
tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17 – Libri sociali obbligatori
L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs.
117/2017.
ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 19 – Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce
nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle
relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di
esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
ART. 20 – (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alla disciplina vigente in materia.
Bari, 7 luglio 2020
Presidente Andolfi Letizia
Vicepresidente Di Maria Gaspare
Vicepresidente Bellu Sara
Tesoriere Baldari Maria Lucia
Segretario Stincardini Loredana